Navigando tra DOP e IGP: guida pratica all’etichettatura con il nuovo Regolamento UE 2024/1143

Navigando tra DOP e IGP: guida pratica all’etichettatura con il nuovo Regolamento UE 2024/1143

Nel mondo eno-gastronomico, la distinzione tra prodotti DOP e IGP rappresenta un faro per i consumatori alla ricerca di qualità e autenticità. Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1143, l’etichettatura di questi prodotti si appresta a vivere un’evoluzione significativa.

Philarmonica Distributore, da sempre al fianco dei professionisti del settore HoReCa e delle enoteche, vi accompagna in un viaggio completo alla scoperta delle novità introdotte dal Regolamento, con un occhio di riguardo alle implicazioni pratiche per la vostra attività.

Le basi - DOP e IGP, significato e caratteristiche

Prima di addentrarci nelle novità, è fondamentale ripassare i concetti
chiave:

  • DOP (Denominazione di Origine Protetta): attribuita a prodotti agroalimentari le cui caratteristiche dipendono strettamente dal luogo di produzione, trasformazione, elaborazione e
  • IGP (Indicazione Geografica Protetta): designa prodotti agroalimentari con una specifica reputazione o legame con un’area geografica determinata.
  • Entrambi i marchi garantiscono al consumatore un prodotto unico e genuino, frutto di un legame profondo con il territorio e le sue tradizioni.

    Le novità del Regolamento UE 2024/1143

    Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 rappresenta una sostanziale revisione del precedente Regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari nell’Unione europea. Tra le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento, si evidenziano:

    1. L’estensione del campo di applicazione alle indicazioni geografiche dei
    vini e delle bevande spiritose.

    “Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti i seguenti regimi di qualità: a) le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose”

    Articolo 1, paragrafo 1

    2. Maggiori controlli sul rispetto delle regole di produzione e delle condizioni di utilizzo dell’indicazione geografica.

    “I controlli sul mercato dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori o delle autorità competenti per garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, come la sintesi del disciplinare.”.

    Paragrafo iniziale 54

    3. L’introduzione di un nuovo regime transitorio per garantire una transizione armoniosa dalla disciplina precedente a quella del nuovo regolamento.

    “La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo complessivo di 15 anni, o concedere direttamente un periodo transitorio fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che: a) il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica interessata presso la Commissione; b) lo scopo dell’uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non è stato di sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome del prodotto che è stato registrato come indicazione geografica; e c) tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto”​
    Articolo 20, paragrafo 3.

    4. L’abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
    ” Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è abrogato.”
    Articolo 94, paragrafo 1.

    Consigli pratici per l’adeguamento al Regolamento

    Ecco
    alcuni consigli per prepararvi al meglio al nuovo Regolamento:

    • Verificate l’etichettatura dei vostri prodotti: assicuratevi che sia conforme alle nuove disposizioni.
    • Contattate il vostro organismo di controllo: per ricevere assistenza e chiarimenti sulle nuove procedure.
    • Restate informati: consultate il sito web della Commissione Europea e le risorse di Philarmonica Distributore per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Il Regolamento UE 2024/1143 rappresenta un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente i prodotti DOP e IGP, rafforzandone la tutela e la riconoscibilità nel panorama agroalimentare italiano e internazionale. Scopri tutti i detagli su sito EUR Lex – Access to European Union law.

    FAQ

    Cosa sono le DOP e IGP?

    Sono marchi di qualità che tutelano la produzione di prodotti agroalimentari legati a un determinato territorio e alle sue tradizioni.

    Quali caratteristiche deve avere un prodotto per ricevere il marchio DOP?

    Le caratteristiche del prodotto devono dipendere strettamente dal luogo di produzione, trasformazione, elaborazione e commercializzazione.

    Chi certifica i prodotti DOP?

    I prodotti DOP e IGP sono certificati da organismi di controllo indipendenti.

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